Statuti


del 27 novembre 1993
aggiornati al 15 gennaio 2020


SEDE E SCOPO


Art. 1      « Definizione »
E’ costituita con sede in Bellinzona un’associazione a norma degli art. 60 e segg. CCS, denominata « Tennis Club Bellinzona ». Tale associazione nasce dalla fusione del Tennis Club Colombaia con il Tennis Club Palestra.

Art. 2      « Scopo »
Lo scopo del Tennis Club Bellinzona è la pratica, la diffusione e lo sviluppo del gioco del tennis nel Bellinzonese.

Art. 3      « Affiliazione »
L’associazione è affiliata alla Associazione Regionale Tennis Ticino e a Swiss Tennis.

1 Essa aderisce ai principi sanciti nella “Carta etica nello sport” emanata da Swiss Olympic e s’impegna a promuovere il rispetto del suo contenuto sia al proprio interno che presso i propri soci.


1 Nuovo articolo introdotto con risoluzione assembleare 15 gennaio 2015

SOCI

Art. 4      « Qualità di socio »
A tutti i soci del Tennis Club Colombaia e del Tennis Club Palestra è conferita la qualità di socio del Tennis Club Bellinzona.

Si acquista la qualità di socio con il versamento della tassa sociale o del contributo, riservata la ratifica dell’assemblea, 1 oppure con la nomina a socio onorario.

La domanda di ammissione di minorenni dovrà essere corredata dal consenso scritto del rappresentante legale.


1 Nuovo articolo introdotto con risoluzione assembleare 10 dicembre 2013

Art. 5      « Categoria di soci »
I soci possono essere :
a) attivi: coloro che pagano la tassa sociale annuale
b) sostenitori: coloro che sono stati soci attivi e appoggiano il Club mediante il pagamento di un contributo
c) contribuenti: coloro che versano un contributo
d) 1 onorari: coloro che si sono distinti per meriti particolari a favore dell’associazione.

L’assemblea deciderà l’importo della tassa sociale.

Il contributo minimo per i soci sostenitori è della metà dell’importo della tassa sociale.

1 I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale.


1 Nuovo articolo introdotto con risoluzione assembleare 10 dicembre 2013

ORGANI SOCIALI

Art. 6      « Definizione »
Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea dei soci
b) il comitato
c) i revisori

Art. 7      « Assemblea dei soci »
L’assemblea generale dei soci viene convocata in via ordinaria una volta all’anno a fine anno.

L’assemblea straordinaria viene convocata qualora il comitato lo ritiene necessario od opportuno oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Art. 8      « Convocazione e trattande »
La convocazione delle assemblee viene inviata dal comitato a tutti i soci, con l’indicazione delle trattande, almeno 15 giorni prima della data fissata.

Proposte circa trattande formulate dai singoli soci devono essere fatte almeno entro il 30 settembre.

Art. 9      « Competenze »
Le competenze dell’assemblea dei soci sono :
a) nomina del presidente
b) nomina del comitato
c) nomina dei revisori
d) deliberare sulla relazione del presidente, dei revisori, della commissione tecnica, del cassiere
e) approvare il preventivo
f) ratificare le ammissioni ed esclusioni dei soci
g) 1 nominare i soci onorari
h) deliberare sulle eventuali proposte all’ordine del giorno
i) fissare le tasse sociali
j) modificare lo statuto
k) sciogliere l’associazione e decidere sulla destinazione del patrimonio sociale


1 Nuovo articolo introdotto con risoluzione assembleare 10 dicembre 2013

Art. 10    « Delibere »
L’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa prende le sue decisioni a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Art. 11 1  « Comitato »
Il Comitato è l’organo direttivo della società e si compone di un numero di membri variabile da 7 a 11 persone.

Fra i membri del Comitato dovranno essere ripartite le seguenti cariche o funzioni :
a) un presidente
b) un vice-presidente
c) un cassiere
d) un segretario
e) un commissario tecnico
f) un commissario responsabile juniori

I membri di Comitato rimangono in carica due anni, con possibilità di essere rieletti più volte.

Il Comitato decide circa la nomina della Commissione Tecnica, nonché di eventuali altre commissioni, i cui membri non devono necessariamente fare parte del Comitato.


1 Articolo modificato con risoluzione assembleare 28 novembre 1998

Art. 12    « Competenze del comitato »
Al comitato competono gli affari correnti e tutti i compiti non assegnati ad altri organi della società.

Il comitato designa inoltre i membri della commissione tecnica, nonché i presidenti di altre eventuali commissioni.

Il comitato potrà decidere circa l’immediata esclusione di un socio dal Club per motivi gravi ; il socio in tal caso può appellarsi, per iscritto, all’assemblea.

Art. 13    « Delibere »
Il comitato viene convocato dal presidente o di chi ne fa le veci, oppure su richiesta di un terzo dei membri.

Per la validità di ogni singola seduta occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

Il comitato delibera a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 14    « Revisori »
I revisori dei conti sono due e sono rieleggibili.

Essi devono presentare all’assemblea generale il rapporto scritto sulla gestione e sullo stato del patrimonio sociale.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15    « Patrimonio sociale »
Il patrimonio sociale è costituito da tutti gli attivi e i passivi del Tennis Club Colombaia e del Tennis Club Palestra.

Art. 16    « Impegni finanziari »
Il Club risponde dei suoi impegni finanziari mediante il patrimonio sociale.

E’ esclusa ogni responsabilità personale dei soci per le passività sociali.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 17    « Diritto di voto »
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee.

Godono del diritto di voto e di eleggibilità tutti i soci attivi ed i soci sostenitori, che abbiano al minimo 16 anni e purché in ordine con le tasse sociali.

Art. 17a 1       « Partecipazione dei soci nelle squadre interclub »
I soci attivi hanno diritto di far parte della composizione delle squadre che partecipano ai campionati interclub sotto il nome della società.

Il comitato può limitare il numero delle squadre che partecipano ai campionati interclub sotto il nome della società.

Le squadre che partecipano ai campionati interclub regionali possono essere composte esclusivamente da soci attivi del Club.


1 Nuovo articolo introdotto con risoluzione assembleare 28 novembre 1998

Art. 18 2  « Uso dei campi »
I soci attivi hanno diritto di usufruire dei campi e delle attrezzature a norma di regolamento e a far tempo dal pagamento della tassa sociale.


2 Articolo modificato con risoluzione assembleare 28 novembre 1998

Art. 19    « Dimissioni »
Le dimissioni da socio possono essere date in qualunque periodo, purché il socio sia in regola con le tasse sociali.

Art. 20    « Doveri »
Tutti i soci sono tenuti a rispettare gli statuti e i regolamenti stabiliti dal comitato.

Devono inoltre collaborare per il buon andamento del Club e pagare la tassa sociale.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della tassa sociale entro il 3 termine definito dal comitato. Il comitato provvede, alla scadenza di tale termine, ad un richiamo delle tasse non pagate.

E’ comminata 4 la perdita della qualità di socio qualora, scaduto il termine 4 di richiamo, la tassa non sia ancora stata pagata.


3 e 4 Articolo modificato con risoluzione assembleare 15 gennaio 2020

Art. 21    « Scioglimento della società »
Lo scioglimento del Club può essere pronunciato soltanto in un’assemblea generale ordinaria o straordinaria, la quale deciderà a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Inoltre l’assemblea deciderà circa la destinazione del patrimonio sociale.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 22    « Norme sussidiarie »
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 23    « Entrata in vigore »
Il presente statuto, letto ed approvato dall’assemblea generale del 15 gennaio 2020, entra immediatamente in vigore. Sostituisce la precedente edizione del 15 gennaio 2015.